Raccolta e trattamento dei dati sensibili dei lavoratori da parte del Titolare del Trattamento (nonché Datore di Lavoro)
Gentilissimi,
alla luce della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 in cui si trova il territorio nazionale, e delle richieste di chiarimento e supporto ricevute, abbiamo ritenuto opportuno enucleare questo breve vademecum al fine di voler chiarire e definire da un punto di vista Privacy quali sono i comportamenti da adottare nel pieno rispetto del GDPR e delle norme nazionali vigenti.
È opportuno segnalare che la normativa d’urgenza adottata nelle ultime settimane, fino al DPCM del 1° marzo 2020, prevede che chiunque negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico, nonché nei comuni esplicitamente individuati, debba comunicarlo alla azienda sanitaria territoriale, anche per il tramite del medico di base, che provvederà agli accertamenti previsti come, ad esempio, l’isolamento fiduciario.
Alla luce di tale disposizione, il Garante Privacy, con il suo comunicato del 2 marzo u.s. (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9282117) , ha voluto fare chiarezza in tema di trattamento di dati personali e attività di prevenzione della diffusione del Coronavirus, fornendo maggiori dettagli sulla posizione che è tenuto ad assumere il Titolare del Trattamento, nonché datore di lavoro, in questa particolare circostanza.
Il Garante ha pertanto evidenziato che:
- la finalità di prevenzione dalla diffusione del Coronavirus “deve essere svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato”;
- l’accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, in quanto gli stessi sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica adottate;
- tutti i Titolari del Trattamento sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della salute e dalle istituzioni competenti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus, senza effettuare iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti.
Da ciò ne deriva che:
- il datore di lavoro (in qualità di Titolare del Trattamento) DEVE ASTENERSI dal raccogliere, A PRIORI E IN MODO SISTEMATICO E GENERALIZZATO, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite,informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa.
Ciò nel rispetto dei principi e vincoli posti dal GDPR al trattamento dei dati personali ed in particolar modo al “principio di minimizzazione dei dati”.
- il lavoratore HA L’OBBLIGO di segnalare al datore di lavoro (Titolare del Trattamento) qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro ed eventuali ipotesi di contrazione del virus.
Più in particolare il lavoratore che sia un dipendente pubblico o operi a vario titolo presso la Pubblica Amministrazione deve provvedere a segnalare all’Amministrazione in questione di provenire da un’area a rischio.
Ciò anche al fine di inviare le opportune comunicazioni all’INPS per gestire eventuali assenze dal lavoro.
A fronte di quanto sopraesposto il Titolare del Trattamento, nonché datore di lavoro, in termini operativi:
- può invitare i propri dipendenti a fare, ove necessario, le dovute comunicazioni agevolando le modalità di inoltro delle stesse, anche predisponendo canali dedicati.
Ad esempio, nel caso in cui, nel corso dell’attività lavorativa, il dipendente che svolge mansioni a contatto con il pubblico (es. prestazioni allo sportello) venga in relazione con un caso sospetto di Coronavirus, il datore di lavoro potrà supportare il dipendente (i) provvedendo a comunicare la circostanza occorsa ai servizi sanitari competenti per conto del lavoratore e (ii) invitandolo lo stesso ad attenersi alle indicazioni di prevenzione fornite dagli operatori sanitari interpellati.
- deve comunicare agli organi preposti l’eventuale variazione del rischio “biologico” derivante dal Coronavirus per la salute sul posto di lavoro;
- deve svolgere gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente (come, ad esempio, la possibilità di sottoporre a una visita straordinaria i lavoratori più esposti); e
- deve attenersi alle misure di prevenzione generale, già delineate dalle autorità competenti, per assicurare l’accesso dei visitatori a tutti i locali aperti al pubblico nel rispetto delle disposizioni d’urgenza adottate.
Ovviamente qualora dovesse sorgere qualsiasi ulteriore dubbio o necessità rispetto a quanto sopra descritto, rimaniamo a Vostra completa disposizione.
ADR Srl